Reato di detenzione di denaro falso: Art. 455 del codice penale introduzione nello stato di monete falsificate
“Previo concerto e senza concerto”: analizziamo gli articoli del codice penale relativi alla falsificazione di monete, focalizzando l’attenzione sull’articolo 455.
Reato di detenzione di denaro falso: le fattispecie criminose previste dal codice penale
Sempre più spesso si sente parlare di banconote false, messe in commercio da abili esperti dell’illegalità, che stanno letteralmente minacciando l’equilibrio del mercato monetario. Tanti sono gli onesti cittadini che cadono nelle trappole create da esperti falsari, ritrovandosi tra le mani del denaro che vale meno di niente.
Come comportarsi quando si ha a che fare con del denaro falso? Quali sono i rischi che si corrono spendendo banconote e monete contraffatte? Per rispondere a questi due quesiti, è possibile far riferimento ad alcuni articoli del codice penale, che riescono nel dettaglio ad identificare il cosiddetto reato di detenzione di denaro falso.
Entriamo nello specifico:articoli 453 e ss. del codice penale
Nello specifico, trattasi degli articoli 453 e ss. del codice penale. Non sono rubricati come reato di detenzione di denaro falso, ma riguardano nello specifico la spendita e introduzione di moneta contraffatta all’interno dello Stato.
Partiamo dall’analisi proprio dell’articolo 453 del codice penale (“reato di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate”). Quello che subito salta all’occhio è la parola concerto, che esprime un concetto di fondamentale importanza nell’identificazione della fattispecie criminosa. Infatti, la norma prevede, a fondamento del reato, il dolo: è necessaria la volontarietà per il configurarsi dell’ipotesi di reato.
Quindi, la domanda sorge spontanea: se un soggetto, inconsapevole della falsità del denaro, rimette in circolo banconote false non è mai punibile? Restando nel limitato campo di applicazione dell’articolo 453 del c.p. sembrerebbe così, ma è l’articolo 455, ipotesi speciale di reato, a chiarire la situazione.
Reato di detenzione di denaro falso e definizione di concerto nell’articolo 455 c.p.
Il concerto, come visto in precedenza, fa riferimento alla volontarietà, configurando la fattispecie criminosa in esame solo in presenza di dolo. Una definizione che deve essere presa sempre con le pinze, poiché l’articolo 455 del codice penale va oltre quanto appena detto.
“Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate”: cosa si intende?
Semplicemente che, il reato sussiste anche quando manca il concerto (il dolo). Pertanto anche quando l’agente sia venuto semplicemente in possesso di banconote o monete false e sia consapevole della loro falsità e dello specifico scopo per il quale sono state realizzate, costituisce reato. In pratica: il legislatore non si è soffermato sulla sola intesa tra falsificatore e spenditore, ma ha focalizzato l’attenzione sulla scienza della falsità al momento dell’acquisto.
Ecco cosa si legge nel testo dell’articolo 455 del codice penale
Ecco cosa si legge nel testo dell’articolo 455 del codice penale: “Chiunque… introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli (si far riferimento all’articolo 453), ridotte da un terzo alla metà”.
Ecco perché è importante definire al meglio il “concerto” che ritroviamo negli articoli del codice penale, identificato come elemento primario della fattispecie in esame dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 882/1993. Questa la definizione data: Il concerto è l’incontro delle volontà dirette al medesimo fine.
È bene anche continuare l’analisi del reato leggendo il testo dell’articolo 457 (“Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede”): “Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”.
In pratica, spendere monete falsificate, in ogni caso, è reato!